La pensione

Il sistema svizzero di assicurazione in previsione della vecchiaia, della morte e della disabilità si basa su tre pilastri. Opera sia con assicurazione sociale che con assicurazione privata. La base giuridica del concetto dei tre pilastri si trova nella Costituzione della Confederazione svizzera (art. 111). Il paragrafo 1 del presente articolo recita: “La Confederazione adotti misure per garantire un’adeguata assicurazione di vecchiaia, di superstiti e di invalidità. Questa disposizione si basa sui tre pilastri della vecchiaia federale, dei superstiti e dell’invalidità, dell’assicurazione sul lavoro e sull’assicurazione individuale.

Il primo pilastro è spesso indicato come “prova della lungimiranza statale o del pubblico”, la seconda “presenza professionale” e la terza “prevesa privata”.

La lungimiranza

1o pilastro
La lungimiranza dello stato
Il secondo pilastro
Assicurazione professionale
Il terzo pilastro
Prevedimento individuale
Scopo: sussistenza minima
Scopo: mantenimento del precedente tenore di vita
Scopo: complemento individuale
Garantito da:
  • Assicurazione Vecchi e Sopravvissuti (AVS)
  • Assicurazione di disabilità (AI)
  • Benefici supplementari (PC)
Garantito da:
  • Assicurazione professionale obbligatoria (LPP)
  • Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAA)
  • Assicurazione al di sopra del minimo legale
Garantito da:
  • Legati la lungimiranza (pilastro 3a)
  • Fornitura gratuita (pilastro 3b)

LAMA (Assicurazione malattia e infortunio) è accettata. È la base giuridica per il NAC (come predecessore della LAA).

1911
1937

La legge degli obblighi (CO) è integrata dalle prime disposizioni relative ai fondi pensione.

Il AVS entra in vigore.

1948
1960

Il AI entra in vigore.

Il concetto dei tre pilastri è sancito dalla Costituzione federale (art. 34-quater).

1972
1984

Il LAA entra in vigore.

Il LPP entra in vigore.

1984
1987

Esce la base giuridica per l'assicurazione vincolato (LPP3) (pilastro 3a).

Entra in vigore la legge sull'accesso gratuito all'assicurazione sul lavoro (LFLP) e le disposizioni che promuovono l'accesso all'alloggio.

1995
1997

La decima revisione dell'AVS entra in vigore.

La Costituzione federale riveduta entra in vigore. Il concetto dei tre pilastri è oggetto di nuove regole nell’art. 111 (para. 1).

2000
2005

1a revisione LPP

La quinta revisione dell'AI

2006
2012

Revisione 6a AI

Riforma AVS 2021

2022
Il pilastro
Il contenuto
Gli assicurati
Gli obiettivi
Primo pilastro Pre-affetto pubblico (assicurazione federale)
AVS: Assicurazione vecchia e vecchiaia AI: Assicurazione di disabilità del PC: Benefici supplementari per AVS e IA
Obbligatorio: per tutte le persone che lavorano o vivono in Svizzera Facoltativo: per tutti gli Svizzeri all’estero al di fuori dell’UE/AELS
Soddisfare i bisogni fondamentali della vita
2nd pilastro Fornitura professionale
LPP: assicurazione sul lavoro (supplementi obbligatori LPP) LAA: assicurazione contro gli infortuni (assicurazione complementare ai LAA)
Obbligatori: LPP e LAA per i dipendenti in Svizzera Facoltativo: LPP e LAA per i lavoratori autonomi in Svizzera Supplemento obbligatorio LPP per lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in Svizzera
Garantire il precedente tenore di vita (per i percettori di reddito piccolo e medio)
3o pilastro Fornitura privata (disposizione personale)
3a: foraggio legato (vantaggi fiscali) 3b: libera
Obbligatorio: nessun obbligo di farlo: 3a per le attività in Svizzera con reddito soggetto ad AVS. 3b per tutte le persone in Svizzera e all’estero
Fornitura aggiuntiva per il pensionamento anticipato o l'assicurazione del precedente tenore di vita per redditi elevati, ecc.

L’assicurazione complementare LPP e l’assicurazione per le perdite di malattia possono essere conclusi dal datore di lavoro su base volontaria per tutti i dipendenti o per alcuni di essi secondo criteri oggettivi. L’ingresso dei dipendenti nell’assicurazione è obbligatorio quando fanno parte della cerchia di assicurati.

Anche il risparmio bancario (compresi gli investimenti in valore cartaceo) è incluso nel terzo pilastro, nonché nell’acquisizione della proprietà immobiliare.

Pensate sciocco agli importi applicabili nel 2023

  • Pensione minima AVS/AI: 1225.- o 1/2 della rendita massima AVS/AI
  • Pensione massima AVS/AI: 2450.- o due volte la rendita AVS/AI minima
  • Contributi Minimo AVS/AI/APG per i lavoratori autonomi e senza attività lucrativa: 514.-
  • Rapporto opzionale AVS/AI minimo: 980.-
  • Coppia max. AVS waxas: 3675.-
  • Resato minimo annuo LPP: 22,050.- o 3/4 della rendita massima AVS/AI
  • Detrazione di coordinamento LPP: 25,725.- o 7/8 della rendita massima AVS/AI
  • Salario minimo coordinato LPP: 3675.-
  • LoPP massimo coordinato: 62’475.-
  • Limite superiore dello stipendio annuo LPP: 88’200.-
  • 3o pilastro A (3A) con secondo pilastro: 7056.- o 8% del limite superiore LPP (88’200.-)
  • 3o pilastro A (3A) senza secondo pilastro: 35’280.- o il 40% del limite superiore LPP (88.200.-)

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